Circolari TA Pubblicate

Tematiche riguardanti le aziende

09/12/2025
Con l’approssimarsi delle festività natalizie torniamo a esaminare il trattamento fiscale applicabile agli omaggi concessi alla clientela. I beni omaggio costituiscono spese di rappresentanza e, pertanto, risultano deducibili ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP entro un plafond parametrato ai ricavi e ai proventi della gestione caratteristica dell’impresa. A seguito delle novità introdotte dalla “Legge di Bilancio 2025”, la deducibilità è riconosciuta a condizione che le relative spese siano effettuate con strumenti di pagamento tracciabili.
05/12/2025
Entro il prossimo 29.12.2025 (il 27.12 cade di sabato), i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti al versamento dell’acconto IVA 2025. L’importo dovuto può essere determinato utilizzando, alternativamente, una delle tre metodologie a disposizione: metodo storico, previsionale o analitico. In ogni caso, il versamento non è dovuto qualora l’acconto IVA risulti d’importo inferiore a € 103,29. Il versamento non può essere rateizzato e, pertanto, le somme dovute devono essere versate in un’unica soluzione.
02/12/2025
La “Legge di Bilancio 2025” ha introdotto l’obbligo di collegare i Registratori Telematici agli strumenti di pagamento elettronici per le operazioni effettuate a partire dal 1.1.2026. Con Provvedimento 31.10.2025, prot. n. 424470, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per il collegamento tra gli strumenti con i quali sono accettati i pagamenti elettronici e quelli di certificazione dei corrispettivi.
28/11/2025
La “Legge di Bilancio 2023” ha previsto il riconoscimento, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di un credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e di imballaggi realizzati mediante processi di recupero, riciclo o compostaggio. Il credito d’imposta è fissato in misura pari al 36% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 20.000 annui per ciascuna impresa richiedente e nel limite complessivo di € 5 milioni. Con il Decreto direttoriale 17.11.2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito i termini di apertura dello sportello per la presentazione delle domande per la fruizione del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nell’annualità 2024.
25/11/2025
Sulla GU n. 271/2025, è stato pubblicato il DL 175/2025, in vigore dal 22.11.2025, con il quale sono state compiutamente disciplinate modalità e termini di chiusura del credito d’imposta Transizione 5.0. Il provvedimento, in particolare, ha fissato al 27.11.2025 il termine per la presentazione delle comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta, prevedendo altresì la possibilità, in relazione alle istanze trasmesse nel periodo compreso tra il 7.11 e il 27.11.2025, di correggere eventuali errori, integrare documenti mancanti o rendere leggibili file non correttamente caricati. È poi introdotto un meccanismo di opzione, che consente alle imprese di beneficiare del credito d’imposta Industria 4.0 qualora il bonus Transizione 5.0 non possa essere riconosciuto a seguito del superamento del limite di spesa. Il decreto rafforza, infine, i poteri di vigilanza e controllo del Gestore dei servizi energetici (GSE), con l’obiettivo di garantire un’applicazione più efficace, trasparente e rigorosa della misura. Al fine di sostenere tali interventi, è autorizzata una spesa aggiuntiva pari a € 250 milioni per l’anno 2025.
21/11/2025
La L. 171/2025, in vigore dallo scorso 20.11.2025, introduce disposizioni per il rilancio economico delle Regioni Marche e Umbria. A tal fine è previsto l’aggiornamento del Piano strategico della ZES Unica per individuare settori prioritari e interventi mirati, con particolare attenzione alla transizione energetica e alla riconversione industriale. Il provvedimento, inoltre, estende il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), anche a quelli effettuati dal 1.1 al 15.11.2025 nei territori assistiti delle Regioni Marche e Umbria. Per beneficiare di tale agevolazione, i soggetti interessati devono presentare la (sola) comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate entro l’ordinario termine del 2.12.2025.
18/11/2025
Entro il prossimo 1.12.2025 (il 30.11 cade di domenica) deve essere effettuato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF, IRES e IRAP 2025. Al fine di determinare l’importo dovuto è possibile utilizzare il metodo storico, ossia sulla base dell’imposta dell’anno precedente, o quello previsionale, ossia sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso. L’acconto in scadenza non può essere rateizzato e, pertanto, deve essere versato in un’unica soluzione.
13/11/2025
Al fine di razionalizzare il sistema impositivo delle plusvalenze nell’ambito del reddito d’impresa, il DDL “Bilancio 2026” ridefinisce la disciplina relativa alla rateizzazione delle plusvalenze realizzate dai soggetti IRES, incrementando il periodo minimo di possesso del bene per accedere al beneficio, nonché riducendo il numero delle rate previste.
11/11/2025
Il DDL “Bilancio 2026” prevede l’introduzione di un cambio significativo nel regime di tassazione dei dividendi nell’ambito del reddito d’impresa. Dal 1.1.2026, infatti, la detassazione parziale alla formazione del reddito sarà ammessa a condizione che il socio detenga almeno il 10% del capitale della società che distribuisce gli utili, considerando anche le partecipazioni detenute per il tramite di società controllate. In caso contrario, i dividendi potranno essere tassati integralmente, con un impatto significativo per chi possiede quote minoritarie. Al fine di mantenere l’attuale regime agevolato, è quindi opportuno valutare, entro la fine del corrente anno, la distribuzione di utili con una delibera antecedente al 31.12.2025 o l’incremento della partecipazione fino al 10%.
07/11/2025
Con il DL 159/2025, il Legislatore, a sorpresa, ha definitivamente chiarito gli aspetti controversi circa l’obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese della PEC degli amministratori di società, introducendo importanti novità. In particolare, l’art. 13, c. 3 e 4, DL 159/2025, stabilisce che l’obbligo ricorra esclusivamente in capo all’amministratore unico, all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione della società. È poi confermato che il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello della società e che, per le società già iscritte al Registro delle Imprese, l’adempimento deve essere effettuato entro il 31.12.2025. Da ultimo è previsto un inasprimento delle sanzioni applicabili in caso di omessa comunicazione.