Circolari TP Pubblicate

Tematiche riguardanti i professionisti

24/04/2025
Con Provvedimento 11.4.2025, prot. n. 176203/2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito i punteggi di affidabilità fiscale relativi al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, il cui conseguimento consente l’accesso ai benefici premiali accordati ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale. Tra questi si annoverano, ad esempio, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per il rimborso e la compensazione del credito IVA, l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative e l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
11/04/2025
Con la recentissima RM n. 24/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti operativi sulla nuova classificazione ATECO 2025, in vigore dallo scorso 1.1.2025, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022). L’Amministrazione finanziaria, in particolare, ha precisato che allo stato attuale non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dati ai fini IVA per comunicare all’Agenzia delle Entrate il nuovo codice ATECO 2025. Il contribuente, tuttavia, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dati, oppure se richiesto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, dovrà comunicare, sulla base della nuova classificazione, i dati dell’attività economica esercitata.
28/03/2025
Con la recente RM n. 20/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente recepito le indicazioni rese dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che legittimano la richiesta di rimborso dell’eccedenza IVA detraibile per le spese di miglioramento, trasformazione e ampliamento eseguite su beni di terzi, nelle disponibilità del soggetto passivo in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso o la detenzione per un periodo apprezzabilmente lungo.
14/03/2025
Con l’Ordinanza n. 4931 del 25.2.2025, la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sulla detraibilità IVA delle spese preparatorie all’avvio dell’attività imprenditoriale. Secondo i giudici di legittimità, una volta accertata l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, l’esercizio della detrazione è ammesso anche in assenza di operazioni attive, relativamente alle attività di carattere preparatorio finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività. Tuttavia, in caso di mancato inizio dell’attività imprenditoriale, l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla prova che il mancato avvio dell’attività economica sia stato determinato, a monte, da cause indipendenti dalla volontà del soggetto passivo.
24/02/2025
Entro il prossimo 28.2.2025, gli imprenditori individuali operanti nel regime forfetario possono esercitare l’opzione per fruire della riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alla Gestione INPS artigiani e commercianti. Entro lo stesso termine è possibile rinunciare, previa apposita comunicazione, all’applicazione del regime contributivo agevolato per l’anno in corso. I contribuenti che hanno aderito all’agevolazione contributiva nell’anno 2024 e intendono beneficiarne anche nel 2025, non sono invece tenuti ad effettuare alcun adempimento: in mancanza di espressa rinuncia, infatti, il regime agevolato si rinnova automaticamente. In alternativa, i soggetti che si iscrivono per la prima volta, nel 2025, alle Gestioni artigiani e commercianti, possono beneficiare della riduzione contributiva del 50%, accordata per un massimo di 36 mesi dalla “Legge di Bilancio 2025”.
14/02/2025
Lo scorso 31.1.2025, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica. Tra le principali novità introdotte, assume particolare rilievo il nuovo codice tipo documento “TD29”, da utilizzare, a partire dal 1.4.2025, per segnalare all’Amministrazione finanziaria eventuali omissioni o irregolarità nella fatturazione da parte del cedente o prestatore, così da evitare l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta dovuta, con un importo minimo di € 250.
31/01/2025
Il D.Lgs. 192/2024, emanato nell’ambito della revisione dell’IRPEF e dell’IRES, attua i principi recati dalla L. 111/2023 in materia di redditi da lavoro autonomo. In particolare, per semplificare e razionalizzare la determinazione del reddito di professionisti e artisti, è stato introdotto il principio di onnicomprensività, simile a quello applicato ai redditi da lavoro dipendente. In forza di tale principio, rientrano nel reddito di lavoro autonomo, salvo talune specifiche eccezioni, tutte le somme ed i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività svolta, indipendentemente dalla loro natura o origine. Le nuove modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo sono applicabili già dal 2024 (ossia, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, data di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024).
17/01/2025
Il D.Lgs. 108/2024, c.d. “Decreto correttivo della Riforma fiscale”, ha modificato i termini per il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di liquidazione e di controllo automatico e formale delle dichiarazioni. La nuova e più favorevole tempistica per la definizione è applicabile alle comunicazioni di irregolarità, ossia i c.d. avvisi bonari, elaborate a partire dal 1.1.2025.
31/12/2024
Il D.Lgs. 192/2024, di revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, introduce nuovi criteri di imputazione del reddito per i compensi corrisposti a cavallo d’anno. È previsto, in particolare, che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati corrisposti dal cliente, concorrano alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo, per lo stesso sostituto d’imposta, di effettuazione della ritenuta. Il compenso percepito dal lavoratore autonomo assume quindi rilevanza reddituale nel momento del relativo pagamento, ossia quando insorge l’obbligo in capo al cliente, sostituto d’imposta, di effettuazione della ritenuta. La nuova modalità di imputazione dei compensi è applicabile ai redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal 1.1.2024.
13/12/2024
Con l’Ordinanza n. 30818 del 2.12.2024, la Corte di Cassazione ha affermato che la nuova soglia di € 2 milioni per la compensazione dei crediti fiscali è applicabile anche alle operazioni effettuate anteriormente al suo innalzamento. Le indicazioni dei giudici di legittimità si riflettono sul contenzioso in corso, escludendo l’applicazione di sanzioni in capo ai contribuenti che, in vigenza dei previgenti e meno favorevoli limiti, hanno effettuato compensazioni sino all’attuale soglia limite di € 2 milioni.