Circolari FE Pubblicate

La guida per operare con l’estero

12/02/2014
Gli INCOTERMS, ossia i termini di resa utilizzati negli scambi internazionali di merci, consentono di stabilire in maniera inequivocabile le condizioni commerciali di trasferimento dei beni (chi paga i costi di trasporto, di assicurazione e di sdoganamento, e in quale momento avviene il passaggio dei rischi tra il venditore e il compratore). Dopo aver esaminato le peculiarità del gruppo C, terminiamo l’analisi degli INCOTERMS 2010 analizzando il gruppo D.
29/01/2014
Con l’inizio del periodo d’imposta pare opportuno soffermarsi sulla disciplina degli elenchi INTRASTAT, esaminando le novità in arrivo e ripercorrendo le principali caratteristiche dell’adempimento.
15/01/2014
Con un recente intervento di prassi l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le cessioni di beni all’estero in regime di franco valuta possono, al ricorrere di talune condizioni, fruire del regime di non imponibilità IVA e concorrere alla formazione del plafond IVA.
18/12/2013
Gli INCOTERMS sono i termini di resa utilizzati negli scambi internazionali di merci che consentono di stabilire in maniera inequivocabile le condizioni di trasferimento dei beni (chi paga i costi di trasporto, di assicurazione e di sdoganamento, e in quale momento avviene il passaggio dei rischi tra il venditore e il compratore). Dopo aver esaminato nella scorsa circolare le peculiarità del gruppo F, proseguiamo l’analisi affrontando il gruppo C.
04/12/2013
Gli INCOTERMS sono i termini di resa utilizzati negli scambi internazionali di merci che permettono di stabilire in maniera inequivocabile chi paga i costi di trasporto, di assicurazione, di sdoganamento, e in quale momento avviene il passaggio dei rischi tra il venditore e il compratore. Dopo aver esaminato nella scorsa circolare le peculiarità del gruppo E, proseguiamo l’analisi affrontando il gruppo F.
20/11/2013
Nelle operazioni commerciali con l’estero il trasferimento fisico delle merci ha un’importanza fondamentale; i beni devono, infatti, giungere ai mercati di destinazione in modo sicuro e in un quadro contrattuale chiaro e univoco per le parti coinvolte nella transazione. Gli operatori possono definire dove e come avviene la consegna delle merci, chi paga il trasporto, chi sopporta i rischi e chi provvede allo sdoganamento, nel rispetto delle reciproche esigenze commerciali. Tuttavia, considerate le profonde differenze tra gli usi commerciali dei vari Paesi e mercati, è opportuno far riferimento a un set di norme conosciute che codificano le più diffuse prassi commerciali internazionali, ossia gli INCOTERMS della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
06/11/2013
Tra le numerose modifiche apportate dalla L. 228/2012 alle disposizioni in materia di fatturazione, assume particolare rilievo la nuova disciplina prevista per le fatture in lingua e valuta straniera. I documenti emessi dall’inizio dell’anno devono infatti evidenziare l’indicazione dell’imponibile e dell’IVA espressi in euro, anziché, come in precedenza, della sola imposta. Alcune modifiche hanno poi interessato i criteri da osservare per la determinazione della base imponibile delle fatture di acquisto espresse in valuta estera.
23/10/2013
Con Provvedimento 2.8.2013 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative del nuovo “spesometro”, ossia la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Tra le principali novità si segnala l’integrazione del modello con altre comunicazioni obbligatorie, tra cui la c.d. “black list”. Le operazioni effettuate con operatori localizzati in Stati o territori “black list” entro il prossimo 31.12 potranno essere segnalate utilizzando il precedente modello di comunicazione o, in alternativa, ricorrendo al nuovo modello polivalente.
09/10/2013
Con una recente pronuncia la Corte di Giustizia UE ha stabilito che le prestazioni di magazzinaggio delle merci possono rientrare tra quelle relative ai beni immobili, qualora una porzione specifica del deposito sia assegnata all’uso esclusivo del committente. L’interpretazione dei giudici comunitari, in linea con la proposta di modifica del Regolamento 282/2011/UE, si pone in netto contrasto con la posizione sinora assunta dall’Agenzia delle Entrate.
25/09/2013
Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che la mancata effettuazione del reverse charge non pregiudica il diritto a operare la detrazione della relativa imposta, pur restando ferma l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per l’inosservanza degli obblighi previsti dalla disciplina IVA.